Raffaele Bernardini
Dopo iter parlamentari lunghi e faticosi, qualche volta si arriva all’approvazione di una legge, ovvero alla conversione in legge di decreti-legge del governo, avendo questi ultimi una fase temporale perentoria di approvazione (entro 60 giorni dalla loro emanazione).
Talvolta vi sono provvedimenti di grande rilievo, che per essere approvati e diventare legge, debbono aspettare tempi lunghissimi, salvo che poi non vadano a finire nel “dimenticatoio” del Parlamento, dove “muoiono”... È questa la fine, ad esempio, delle centinaia di proposte di legge “di iniziativa parlamentare”, che una volta presentate, non hanno “storia...” Vanno avanti, seppure con fatica, i disegni di legge presentati dall’Esecutivo ed anche questi non hanno un percorso facile... come talvolta è accaduto e accade per vari motivi.
Nei testi legislativi dei provvedimenti applicati e debitamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale vi sono spesso fasi e procedure esecutive, che debbono essere svolte da varie istanze istituzionali. Sono anche stabiliti i tempi entro i quali deve avvenire l’applicazione sostanziale delle leggi, salvo alcune che, non prevedendo particolari procedure, entrano immediatamente in vigore nei vari loro aspetti. Ma, per lo più, per le leggi di maggiore portata sono previste fasi e procedure ai fini della loro applicazione.
Ma qui. Come si suol dire, “casca l’asino...” Si ricorderà che or non è molto il ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, made in Lega Nord, ha “incenerito” o “rottamato” alcune centinaia di leggi diventate obsolete, di fatto non più applicabili. Ne ha fatto un bel “rogo” e plaudiamo a questa “provocatoria”, ma concreta iniziativa.
Ma bisognerebbe chiedere al citato ministro: è stata fatta una selezione di leggi, molte delle quali non sono state, di fatto, applicate o lo sono state soltanto parzialmente, soltanto in qualche disposizione? E quindi si tratta di legge rimaste “invalide”, monche. E perché in Italia non vi sono organismi che si occupino o che si debbano occupare compiutamente di seguire e monitorare l’iter applicativo delle leggi, specie di quelle che contengono un testo fatto di centinaia di capoversi e di commi? Il legislatore, di per sé, se ne lava le mani. Approvata e pubblicata la legge, ci si rifà alla clausola d’obbligo, meramente formale, secondo la quale “spetta a chiunque (sic!)di osservarla e di farla osservare”. Una clausola che in Italia non serve a nulla ed ormai nel nostro Paese di leggi approvate, ma delle quali se ne sono persi gli sviluppi applicativi, ve ne sono tante e sarebbe necessario che il ministro Calderoli ne facesse una accurata selezione. E parecchie di queste leggi prima o poi cadono in una specie di “dimenticatoio legislativo” senza più sapere quelle che sono ancora in vigore (ed ancora applicabili, in tutto od in parte) e quelle che, seppure in vigore formalmente, non servono più, perché desuete e superate nella realtà.
Insomma a quale ministero o dipartimento della Pubblica Amministrazione spetta il monitoraggio di fasi e procedure applicative previste da una legge? E quali sono, eventualmente, le competenze in materia delle Istituzioni regionali e/o locali, alle quali molte disposizioni legislative sono indirizzate?
Anche l’informazione è carente e non si occupa più, di fatto, dello sviluppo applicativo delle leggi di grande rilievo sociale.
Ci viene di fare un esempio di una legge di grande importanza, recentemente approvata dopo un lungo iter parlamentare: quella sull’accesso alle terapie del dolore e sulle cure palliative. Legge che per la sua totale e concreta applicazione prevede fasi e procedure in essa indicate. Chi riuscirà a seguire tali fasi e procedure? Chi andrà dietro a Comitati e Commissioni ed alle istanze centrali e regionali coinvolte nel percorso applicativo di detta legge? E quale giornale riuscirà a dare notizia di tali sviluppi? Anche l’informazione non se ne occupa più, salvo il verificarsi, nel tempo, di qualche fatto od episodio che pongono in cattiva luce la mancata applicazione di una legge o di una norma di essa con gravi conseguenze per il cittadino o per la collettività. E che fine ha fatto la norma della legge Finanziaria del 2010 che in un suo comma, nelle centinaia che sono stati inclusi in detta legge, prevedeva lo stanziamento di alcuni milioni di euro per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici, ma i cui criteri di allocazione dovevano essere fissati dalle regioni?
Le nostre sono valutazioni sulle quali si dovrebbe riflettere, mentre la domanda rimane sempre quella di sapere chi si deve occupare in concreto di seguire lo sviluppo di una legge, che preveda fasi e modalità operative. E già che ci siamo: chi si è occupato o si deve occupare di monitorare e rilevare in che modo sono stati applicati nelle 20 regioni italiane e nelle due province autonome i livelli essenziali di assistenza, inclusi nel vecchio decreto del 2001, non ancora rinnovato? Ed ancora - dulcis in fundo - vi è un preciso e puntuale monitoraggio delle liste di attesa da parte delle regioni per sapere in quali tempi si potrà ottenere una prestazione specialistica od un intervento? Vi sono norme e provvedimenti regionali in materia e chi li deve seguire nella loro applicazione?